Danni a terzi trasportati

Cosa sono i danni a terzi trasportati?

Con l'espressione "danni a terzi trasportati" si indicano tutti i danni, sia fisici (lesioni personali) sia materiali (oggetti danneggiati), subiti dai passeggeri di un veicolo coinvolto in un incidente stradale. Nel mondo delle assicurazioni auto, la polizza RC Auto del veicolo su cui si viaggia garantisce la copertura di questi danni a tutela dei passeggeri, assicurando loro un risarcimento rapido a prescindere da chi abbia causato il sinistro.

Definizione
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Sommario:

Chi è il "terzo trasportato"?

Nel linguaggio assicurativo, il terzo trasportato è qualsiasi passeggero che si trova a bordo del veicolo al momento dell'incidente, ad esclusione del conducente.

Una precisazione essenziale: ai fini del risarcimento dei danni fisici, il passeggero è considerato "terzo" indipendentemente dal grado di parentela con il guidatore o con il proprietario del mezzo. Che tu sia un amico, il coniuge o il figlio del conducente, hai gli stessi diritti di tutela in caso di infortunio.

Come funziona la copertura assicurativa?

Il principio normativo di riferimento è l'Articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Questa norma introduce una regola molto vantaggiosa per il passeggero: il terzo trasportato ha diritto a essere risarcito sempre e in tempi rapidi direttamente dalla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava.

Questo avviene a prescindere dall'accertamento delle responsabilità. In altre parole, il passeggero non deve aspettare che le assicurazioni stabiliscano di chi sia la colpa dell'incidente; viene liquidato dalla compagnia dell'auto su cui si trovava, anche se l'incidente è stato causato da un errore del suo stesso conducente.

Cosa copre esattamente l'assicurazione?

La polizza RC Auto (Responsabilità Civile Autoveicoli) copre due tipologie principali di danni subiti dal passeggero:

  • Danni fisici (lesioni personali): È previsto il rimborso per le spese mediche sostenute, per l'inabilità temporanea e per l'eventuale invalidità permanente (il cosiddetto danno biologico). Vengono valutati e risarciti anche i danni morali derivanti dalle sofferenze patite a causa del sinistro.
  • Danni materiali: Consiste nel risarcimento per il danneggiamento o la distruzione di oggetti di proprietà del passeggero causati dall'impatto (ad esempio occhiali da vista, smartphone, abbigliamento, bagagli). Nota bene: questa copertura non si applica se le cose danneggiate appartengono a familiari conviventi con il conducente.

Esclusioni e limitazioni: quando il passeggero NON viene risarcito

La tutela del terzo trasportato è molto forte, ma esistono delle eccezioni in cui il risarcimento può essere negato o decurtato:

  • Circolazione contro la volontà del proprietario: Se il veicolo è stato rubato e il passeggero ne è consapevole o complice, non ha diritto al risarcimento.
  • Caso fortuito: Eventi eccezionali, del tutto imprevedibili e non legati alla circolazione stradale (ad esempio, un albero che cade improvvisamente sull'auto per una tromba d'aria inaspettata).
  • Concorso di colpa del passeggero: Se il comportamento del passeggero ha contribuito a causare o aggravare i danni, l'indennizzo viene ridotto proporzionalmente. L'esempio classico è il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza in auto o del casco in moto.

Come richiedere il risarcimento (Iter procedurale)

Per ottenere l'indennizzo, il passeggero (o il suo legale rappresentante) deve seguire questi precisi passaggi:

  1. Raccogliere i dati e la documentazione probatoria. È fondamentale procurarsi i dati anagrafici del danneggiato, una descrizione dettagliata del sinistro (luogo, data, ora e dinamica) e una copia del modulo CAI (se disponibile).
  2. Reperire certificati medici e ricevute. Occorre allegare i referti rilasciati dal Pronto Soccorso, gli eventuali certificati successivi fino a quello di avvenuta guarigione e le ricevute o fatture per dimostrare i danni subiti agli oggetti personali.
  3. Inviare la richiesta formale. Tutta la documentazione va inoltrata tramite raccomandata A/R o PEC alla compagnia assicurativa del veicolo su cui si viaggiava (inserendo per conoscenza anche il proprietario del mezzo).
  4. Attendere l'offerta nei tempi previsti dalla legge. Una volta ricevuta la pratica completa, l'assicurazione è tenuta a formulare un'offerta di risarcimento (o comunicare il diniego) entro 90 giorni per i danni fisici, tempistica che scende a 60 giorni se si fornisce da subito la documentazione medica definitiva o se la richiesta riguarda solo i danni a cose.

Domande frequenti

  • Cosa succede se i danni subiti superano il massimale dell'assicurazione?

    Se i danni fisici e materiali subiti dal passeggero sono estremamente gravi e il loro valore supera il massimale della polizza del veicolo su cui viaggiava, la parte eccedente viene risarcita dalla compagnia assicurativa del veicolo che ha effettivamente causato l'incidente, fino a capienza del suo massimale.

  • Se il conducente del veicolo su cui viaggio è un mio familiare, ho comunque diritto al risarcimento?

    , per quanto riguarda i danni fisici (lesioni personali), il familiare trasportato è sempre equiparato a un terzo e ha pieno diritto al risarcimento. Le cose cambiano per i danni materiali: se il passeggero è legato al conducente o al proprietario da particolari vincoli di parentela (es. coniuge, figli, genitori conviventi), i danni alle sue cose non vengono coperti dalla RC Auto standard.

  • Cosa succede se scopro che il veicolo su cui viaggiavo non era coperto da assicurazione?

    In questo caso sfortunato, la tutela del passeggero non decade. La richiesta di risarcimento non potendo essere inoltrata alla compagnia del veicolo ospitante (in quanto assente o scaduta), andrà indirizzata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che si farà carico di indennizzare i danni fisici e materiali.

  • Per essere risarcito devo fare causa o denunciare il guidatore della mia auto?

    Assolutamente no. Il principio del risarcimento diretto (Art. 141) serve proprio a evitare cause lunghe e complesse. Il passeggero non deve denunciare il conducente, ma semplicemente inoltrare la richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa del veicolo, che gestirà la pratica in modo amministrativo.