Danno biologico

Cos'è il danno biologico?

Il danno biologico è la lesione, temporanea o permanente, all'integrità psico-fisica di una persona, suscettibile di un accertamento e di una valutazione medico-legale.

Nell'ambito della Responsabilità Civile Auto (RC Auto), rappresenta il danno subito alla salute a seguito di un sinistro stradale. La caratteristica fondamentale del danno biologico è che viene risarcito a prescindere dalla capacità del soggetto di produrre reddito. Non va confuso con il danno patrimoniale (o lucro cessante), che riguarda invece l'effettiva perdita economica o la mancata capacità di guadagno derivante dall'incidente.

Definizione
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Sommario:

Come viene calcolato il danno biologico

Il risarcimento del danno biologico non è stabilito in modo arbitrario, ma segue criteri standardizzati per garantire equità tra i cittadini.

La gravità della lesione viene misurata in punti percentuali di invalidità su una scala da 1 a 100, assegnati da un medico legale al termine del percorso di guarigione. Le lesioni si dividono in due grandi categorie:

  • Lesioni di lieve entità (Micropermanenti): comprendono le lesioni valutate da 1 a 9 punti di invalidità. Il caso più frequente in ambito RC Auto è il classico "colpo di frusta" (distorsione del rachide cervicale). Il loro risarcimento è regolato da specifiche tabelle ministeriali aggiornate periodicamente.
  • Lesioni di non lieve entità (Macropermanenti): vanno dai 10 ai 100 punti di invalidità e riguardano menomazioni gravi o gravissime. Per la liquidazione di questi danni, i giudici e le compagnie assicurative fanno riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, diventate lo standard equitativo a livello nazionale.

Il valore economico di ogni singolo punto di invalidità non è fisso: cresce all'aumentare della gravità della lesione, ma decresce all'aumentare dell'età del danneggiato.

Le componenti del danno

Per comprendere a pieno l'entità del risarcimento finale, occorre distinguere due diverse componenti temporali che vengono sommate tra loro:

  1. Inabilità Temporanea (IT): Corrisponde al periodo di malattia necessario per raggiungere la guarigione clinica o la stabilizzazione dei postumi. Viene espressa in giorni e valutata in percentuale. Può essere Totale (100%, ad esempio i giorni di ricovero in ospedale) o Parziale (generalmente calcolata al 75%, 50% o 25%, durante la fase di convalescenza o fisioterapia).
  2. Invalidità Permanente (IP): È il danno irreversibile, la menomazione che residua dopo l'avvenuta guarigione clinica e che accompagnerà il soggetto per il resto della vita (i famosi "punti" da 1 a 100).

Danno biologico e personalizzazione

Il risarcimento del danno alla salute può essere incrementato in base alle specifiche circostanze del caso. I medici legali e i giudici tengono conto del danno morale, ovvero l'intima sofferenza interiore e il turbamento d'animo patiti dalla vittima a causa dell'incidente.

Inoltre, è prevista la personalizzazione del danno: l'indennizzo base può essere aumentato percentualmente se la lesione incide in modo eccezionale e specifico sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (ad esempio, uno sportivo dilettante costretto a rinunciare per sempre alla sua disciplina a causa di una menomazione a un arto).

Perché è importante nella RC Auto

Per ottenere il risarcimento per lesioni fisiche da parte dell'assicurazione, è indispensabile presentare tutta la documentazione medica (pronto soccorso, visite specialistiche, terapie) e, soprattutto, il certificato di avvenuta guarigione (o chiusura infortunio). Solo a quel punto ci si potrà sottoporre alla visita del medico legale fiduciario della compagnia, il quale redigerà la perizia quantificando l'inabilità temporanea e l'invalidità permanente.

Inoltre, il tema del danno biologico è strettamente legato al massimale della propria polizza RC Auto. I risarcimenti per danni fisici gravi (macropermanenti) possono raggiungere cifre molto elevate, nell'ordine dei milioni di euro. Avere un massimale adeguato mette al riparo il patrimonio personale del responsabile civile nel caso in cui i danni causati superino i limiti minimi imposti dalla legge.

Per riassumere

  • Il danno biologico risarcisce la lesione della salute, indipendente dal reddito.
  • Si misura in punti di invalidità (da 1 a 100) e giorni di inabilità temporanea.
  • Per il calcolo si usano le Tabelle ministeriali (fino a 9 punti) e le Tabelle del Tribunale di Milano (da 10 punti in su).
  • Richiede sempre documentazione clinica rigorosa e una valutazione medico-legale a guarigione avvenuta.
Da ricordare

Domande frequenti

  • Il "colpo di frusta" viene sempre risarcito come danno biologico?

    Non più in automatico. A seguito di recenti riforme normative, le lesioni di lieve entità (come il tipico colpo di frusta) per essere risarcite come invalidità permanente devono essere suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo (come radiografie, risonanze magnetiche o ecografie). Il solo dolore lamentato dalla vittima non è sufficiente per l'assegnazione di punti percentuali di invalidità.

  • Qual è la differenza tra danno biologico e danno patrimoniale?

    Il danno biologico riguarda l'integrità fisica e psichica della persona (la salute in sé). Il danno patrimoniale riguarda invece l'impatto economico dell'incidente, e si divide in danno emergente (le spese mediche sostenute, farmaci, terapie) e lucro cessante (la perdita di reddito derivante dall'impossibilità di lavorare a causa dell'infortunio).

  • Posso rivolgermi a un medico legale di mia fiducia o devo usare quello dell'assicurazione?

    È diritto del danneggiato farsi assistere da un proprio medico legale di parte (o da un avvocato/patrocinatore stragiudiziale) durante la visita effettuata dal medico fiduciario della compagnia assicurativa. Le spese per il medico di parte, se il sinistro dà diritto a risarcimento, rientrano generalmente tra le spese rimborsabili dall'assicurazione.

  • Entro quanto tempo cade in prescrizione il diritto al risarcimento del danno biologico da incidente stradale?

    Nell'ambito della RC Auto, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia, se l'incidente costituisce anche reato (ad esempio nel caso di lesioni personali colpose gravi), il termine di prescrizione si allunga, equiparandosi a quello previsto dal codice penale per il reato stesso. È possibile interrompere la prescrizione inviando una lettera raccomandata (o PEC) di messa in mora alla compagnia.